Art. 1.

      1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

      «Art. 19. - (Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo.) - 1. I professori ordinari, compiuto il settantesimo anno di età ovvero, in caso di richiesta di proroga, il settantaduesimo anno di età, assumono a domanda la qualifica di professori ordinari fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il settantacinquesimo anno di età.
      2. Con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età i professori di cui al comma 1 sono collocati a riposo.
      3. I professori di cui al comma 1 possono chiedere di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali. L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al momento del pensionamento ovvero, in caso di richiesta di proroga, fino al termine di questa.
      4. I professori nella posizione di cui al comma 1 conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti sono inerenti allo stato di professore di ruolo. Agli stessi è erogato un trattamento economico pari a quello pensionistico, senza trattenute contributive e previdenziali. Le singole università divengono creditrici della gestione pensionistica dello Stato per le somme così corrisposte nel triennio di fuori ruolo.

 

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      5. Nella determinazione del numero di professori ai fini dell'attribuzione dei posti di ruolo a materie di insegnamento non si tiene conto dei professori collocati fuori ruolo.
      6. Il Ministro dell'università e della ricerca adotta con regolamento, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le norme di attuazione del presente articolo».

      2. L'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, la legge 7 agosto 1990, n. 239, e l'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono abrogati.